La Cassazione non tollera i “cattivi odori”

La Cassazione non tollera i “cattivi odori”
29 Novembre 2017: La Cassazione non tollera i “cattivi odori” 29 Novembre 2017

La Cassazione penale torna ad occuparsi di “cattivi odori”, dopo che già se n’era ripetutamente interessata [Cass. Pen. n. 54531/2016 (Can che abbaia? Sequestrato!), Cass. Civ. n. 661/2017 (Svolta della Cassazione: niente risarcimento al condomino ipersensibile), Cass. Civ. n. 2611/2017 (Ecco è fuggito il dì festivo... e se ne porta il Comune ogni umano accidente) e Cass. Pen. n. 14467/2017 (E dopo l'abbaiare, le deiezioni del cane ed i festeggiamenti di paese… la Cassazione castiga pure gli odori di sugo e fritto!)]. E lo fa ribadendo come le “molestie olfattive” che superano il limite della “normale tollerabilità” di cui all’art. 844 c.c. integrino la contravvenzione di cui all’art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose), senza che a tal fine sia necessario un accertamento in concreto delle stesse. IL CASO. Due condomini erano stati chiamati a rispondere della contravvenzione di cui all’art. 674 c.p., per aver provocato continue immissioni di fumi, odori e rumori nel sovrastante appartamento, così imbrattandolo e molestandone gli inquilini. Il Tribunale di Gorizia aveva pronunciato nei loro confronti sentenza di assoluzione, che era stata tuttavia riformata dalla Corte d’Appello di Trieste. Avverso quest’ultima sentenza avevano proposto congiuntamente ricorso per cassazione i due imputati, lamentando la “mancata disposizione di un accertamento in concreto del superamento dei limiti di normale tollerabilità di cui all’art. 844 cod. civ., essendo stata accertata solamente la presenza di odori sgradevoli, legata a una impressione soggettiva, e di una crepa nella canna fumaria, a un metro di distanza dall’imbocco dell’abitazione delle parti civili, da cui non era però possibile desumere l’entità delle immissioni”. LA SENTENZA. La Cassazione Penale, con la sentenza n. 50620/2017, ha replicato con tono icastico che “la Corte territoriale ha, con motivazione congrua e immune da vizi logici, fondato la condanna dei ricorrenti al risarcimento del danno in favore delle parti civili sulla accertata esistenza (mediante video ispezione) di una fessurazione nella canna fumaria a servizio della loro abitazione, a circa un metro di distanza dall’appartamento soprastante abitato dalle parti civili, e sulla regolare e costante provenienza dalla stessa di odori, di cucina sgradevoli, emergente dalla deposizione … del teste, e di quanto accertato negli altri giudizi penali e civili relativi alla medesima vicenda, conclusisi, a seguito di accertamenti tecnici, con la condanna degli imputati alla esecuzione dei lavori necessari ad eliminare la fessurazione presente nella condotta di aspirazione dei fumi e degli odori a servizio della loro abitazione”. La sentenza ha, pertanto, dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo prive di pregio le ragioni addotte dai ricorrenti. L’insegnamento che la Cassazione torna a ribadire è che, per ottenere l’assoluzione per insussistenza del fatto, gli interessati avrebbero dovuto contenere i loro … “effluvi culinari”.    

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